CASA GREEN COSA CAMBIA NEL 2030 PER LE NOSTRE CASE
- alcorserviceca
- 7 giu 2024
- Tempo di lettura: 6 min

Sapete perchè non è piu' possibile installare climatizzatori, pannelli solari, caldaie, scaldabagni , etc...senza la documetazione a corredo rilasciata da un tecnico qualificato e certificato?? Perchè dal 2030 le nostre case diventeranno Green. Pertanto per esempio, se oggi acquistate un climatizzatore e non lo fate installare da un tecnico certificato obbligato a rilasciare la Dichiarazione di conformita' e l'FGas per la Comunita' Europea il vostro climatizzatore non apportera' nessuna aggiunta e nessun miglioramenteo alla classificazione energetica del vostro immobile. In poche parole significa che a conti fatti avete buttato i vostri soldi!
Ma cerchiamo di entrare nel dettaglio per comprendere meglio cosa sono le Case Green.
Possiamo definire case green :
gli edifici a emissioni zero o quasi , per nulla onnivori di energia con zero emissioni di carbonio da combustibili fossili nell'aria e con un quantitativo molto basso o pari a zero di emissioni operative di gas effetto serra;
gli edifici il cui consumo annuo di energia primaria sia coperto da energia da fonti rinnovabili generata in loco o nelle vicinanze, fornita da una comunita' di energia rinnovabile, provveniente da un sistema efficente di teleriscaldamento e teleraffrescamento solare o da energia da fonti prive di carbonio;
progettati in modo da ottimizzare il loro potenziale di produzione di energia solare , consentendo l'installazione successiva di tecnologie solari efficenti sotto il profilo dei costi.
La direttiva Casa Green definisce a emissioni zero, un edificio al altissima prestazione energetica!
Cosa prevede la direttiva Casa Green?
La Direttiva EPBD cosi' definita, rappresenta una svolta significativa per le politiche energetiche comunitarie e statali. Il suo obiettivo è quello di stimolare la riqualificazione energetica di edifici privati e pubblici in tutta Europa, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2 del parco immobiliare dei 27 Stati della Comunita' Europea.
Gli obiettivi medi saranno definiti in base al patrimonio edilizio, al sistema nazionale di classificazione energetica e alle strategie di ristrurrurazione adottate per ciascun Paese della Comunita'.
Per il perseguimento degli obiettivi, la direttiva europea sancisce:
un piano comune generale di una nuova metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e delle unita' immobiliari;
l'applicazione di nuovi requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici.
Attualmente il 35% degli edifici della Comunita' Europea ha piu' di 50 anni e quasi il 75% del parco immobiliare è inefficiente dal punto di vista energetico. Il tasso medio annuo di rinnovamento energetico è pari all'1% , un range estremamente basso.
Nella fattispecie ogni stato membro dovra' adottare un piano nazionale di ristrutturazione che preveda la riduzione progressiva del consumo di energia degli edifici pubblici e residenziali e ogni Paese potra' stabilire in autonomia su quali edifici concentrarsi.
L' obiettivo è quello di ridurre almeno del 55% i consumi energetici tramite una ristrutturazione degli edifici con le prestazioni inferiori.
Entro il 2030 , le ristrutturazioni dovranno coinvolgere almeno il 15% degli immobili non residenziali e, non oltre il 2033 il 26% degli edifici con classe energetica piu' bassa.
Seconto quanto stabilito dalla Direttiva , il 43% degli immobili dovra' essere riqualificato dal punto di vista energetico.
In Italia , secondo quanto riportato dall'Istat sono stati costruiti 12 milioni di edifici residenziali. Pertanto sara' prioritario intervenire su circa 5 milioni di edifici con le prestazioni piu' scadenti, ognuno dei quali composto da una o piu' unita' immobiliari.
Quindi: dal 1 Gennaio 2030 tutti gli edifici pubblici e residenziali dovranno essere ad emissioni zero.
Ma vediamo come cambia l' APE ( Attestato di prestazione energetica ) con la Direttiva Casa Green;
nuove calssi A+ e A0
piu' informazioni sulle rpestazioni energetiche;
l'inserimento del passaporto di ristrutturazione e d'intelligenza degli edifici.
Con l'approvazione quindi dell Direttiva al Parlamento Europeo, l'APE subira' sicuramente importanti modifiche.
Conoscere la classe energetica è importante perchè permette di conoscere il fabbisogno energetico di un' edificio o di un'abitazione. Quando abbiamo chiesto ai nostri clienti di presentarci l'APE ,in virtu' dello sviluppo delle pratiche Bonus 110, l'80% non sapeva cosa fosse e non l' ha mai avuto.
Dal 1 Luglio del 2009 la presentazione dell'APE è diventato obbligatorio in caso di compravendita di un immobile e dal 1 Luglio 2010 in caso di locazione.

Vediamo come sara' il nuovo APE:
l' Ape è un documento che attesta la prestazione energetica e la classe energetica di un immobile. In particolare , tale attestazione ci permette di conoscere le caratteristiche energetiche di un'edificio come:
fabbisogno energetico;
qualita' energetica;
emissione dell'anidride carbonica;
impiego delle fonti rinnovabili.
L' art. 19 della nuova direttiva EPBD definisce le caratteristiche del nuovo APE.
Secondo le nuove regole il nuovo APE deve contenere:
la prestazione energetica di un edificio viene espressa in Kwh ( m2 anno ) da un indicatore che esprime il consumo di energia primaria e finale;
il GWP ( potenziale di riscaldamento globale ) del ciclo di vita espresso in kg CO2eq/m2 da un indicatore numerico delle emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita;
i valori di riferimento quali;
requisiti minimi di prestazione energetica;
norme di prestazione energetica;
requisiti degli edifici e energia operativa quasi a zero;
requisiti degli edifici a emissioni zero.
Tutto cio' che viene e verra' inserito nell'Attestato deve consentire ai proprietari o locatari degli edifici e delle unita' immobiliari di valutare la prestazione energetica.
Inoltre deve includere ulteriori indicatori numerici, in particolare;
il consumo complessivo di energia annuo ( kWh/anno );
il fabbisogno energetico annuo per il riscaldamento , il raffrescamento, la ventilazione e l'acqua calda;
il consumo di energia annuo al mt quadrato ( kWh/m2.a);
l'uso di energia primaria non rinnovabile annuo in kWh/)m2.a );
l'energia finale per il riscaldamento , il raffrescamento, la produzione di acqua calda per uso domestico , la ventilazione, l'illuminazione integrata e altri servizi per l'edilizia e puo' includere ulteriori requisiti in termini di efficienza e sicurezza per le apparecchiature.
LA VALIDITA' DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA ( APE ) E' DI 10 ANNI.
Per mettersi in linea con la nuova direttiva, il proprietario di un edificio con un attestato rilasciato con prestazione energetica al di sotto del livello C, dovra' contattare uno sportello unico per ricevere consulenza in materia di ristrutturazione, alla prima fra le date seguenti:
immediatamente dopo la scadenza dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio;
cinque anni dopo il rilascio dell'attestato di prestazione energetica
Entro 24 mesi dall'entrata in vigore della Direttiva, l'attestato di prestazione energetica dovra' essere conforme ai moduli richiesti in cui viene specificato che la prestazione energetica di un edificio deve essere su una scala chiusa che usa solo le lettere da A a G.
La lettera A corrisponde agli edifici a emissioni zero e la lettera G identifica invece gli edifici con le prestazioni peggiori del parco immobiliare nazionale al momento dell'introduzione della scala.
Gli Stati della Comunita' Europea che, a 24 mesi dall'entrata in vigore della Direttiva, designano gia' gli edifici a emissioni zero come ad es. A0, possono continuare ad utilizzare tale designazione al posto della classe A.

Quando sara' oggligatoria l'APE?
Secondo la nuova Direttiva EPDB l'APE dovra' essere rilasciato per:
gli edifici o le unita' immobiliari di nuova costruzione, per quelli sottoposti a ristrutturazione profonda, venduti o locati ad un nuovo locatario o in caso di rinnovo del contratto di locazione o in caso di rinegoziazione del mutuo ipotecario:
gli edifici di proprieta' pubblica o occupati da Enti pubblici.
Gli Stati membri avranno l'obbligo di sostenere le famiglie vulnerabili mediante incentivi o finanziamenti per il rilascio di prestazioni energetica.
Agli stati membri verra' lasciato il compito di fissare o meno i requisiti per alcune categorie di edifici.
Chi puo' rilasciare l' APE?
Gli Stati menbri dovranno garantire che l'APE sia rilasciato da professionisti esperti del settore sulla base di un sopralluogo visivo su proprieta' pubblica o occupati da Enti pubblici.
L'Art. 21 della EPBD prevede che negli edifici non residenziali occupati da Enti pubblici o locali commerciali frequentati dal pubblico, l'APE dovra' essere affisso in un luogo chiaramente visibile.
Ciascuno Stato dovra' creare una Banca dati nazionale che permettera' di raccogliere dati sulla prestazione energetica dei singoli edifici e dell'intero parco immobiliare nazionale. La Banca dati sara' accessibile al pubblico ma i dati saranno coperti da anonimato.
Ben presto quindi ci ritroveremo a dover aggiornare gli APE come previsto dalla Direttiva ed è bene che si inizi a lavorare , addetti ai lavori e non , in quest'ottica per evitare di pagare alla Comunita' Europea multe salatissime come spesso accade perchè non riusciamo a conformarci.
Oltre alle caratteristiche termiche e altri fattori che svolgono un ruolo di crescente importanza, come il tipo di impianto di riscaldamento , condizionamento , impiego di fonti rinnovabili, etc., dovranno essere inseriti all'interno dell'attestazione anche:
passaporto di ristrutturazione;
presenza dei sensori fissi che monitorano i livelli di qualita' ambientale interna;
presenza di comandi fissi che reagiscono ai livelli di qualita' ambientale interna;
sistemi di automazione e controllo dell'edificio;
recupero del calore delle acque reflue;
ventilazione;
raffrescamento;
recupero di energia;
soluzioni intelligenti;
caratteristiche architettoniche;
numero dei punti di ricarica veicoli etc.
PER QUANTO CONCERNE L'ITALIA LE DIRETTIVE EPBD SONO STATE RECEPITE ATTRAVERSO UNA SERIE DI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI.
Il principale riferimento in Italia per la prestazione energetica degli edifici degli edifici è il D.Lgs. 192/05 che ha recepito la EPBD ( direttiva 202/91/CE ). I successivi provvedimenti di recepimento ( legge 90/13 e il D.Lgs. 48/20 ) hanno acquisito i principi delle direttive EPDB II ( direttiva 2010/31/UE ) e III ( diretttiva 2018/844/UE ) aggiornando il D.Lgs. 192/2005.
I decreti attuativi ( D.M. 26 Giugno 2015 ) completano il quadro in materia di requisiti minimi di progetto, relazioni tecniche e certificazione energetica.
Cagliari li' 07/06/2024
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